LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754

(G. U. n. 283 dell'8-11-1969).

Sperimentazioni negli istituti professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dell'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali tesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Parimenti a fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria dì secondo grado quinquennale.

I corsi di cui, al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.

I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di cinquanta; i corsi, di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di trecentocinquanta.

I risultati della sperimentazione saranno valutati dalla commissione di cui al primo comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento.

Art. 2.

I giovani che frequentano i corsi previsti dal precedente articolo potranno concorrere alle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a destinare anche per borse di studio a favore degli studenti sopra ricordati le somme stanziate e non utilizzate per posti gratuiti e semigratuiti in convitti, previsti dall'articolo 19 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

I consigli di amministrazione e gli enti locali potranno deliberare stanziamenti aggiuntivi a quelli di cui ai commi precedenti sia per l'aumento delle somme, sia per l'incremento del numero delle borse erogate dallo Stato. Le spese eventualmente deliberate a tali fini dagli enti locali dovranno essere considerate obbligatorie.

Art. 3.

Al termine dei corsi dì cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale, equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari. Al Decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore della istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitari.

Art. 4.

Gli orari ed i programmi orientativi dì insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo e terzo del precedente articolo 1, nonché le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3, saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio Superiore della pubblica istruzione e la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1 e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.

Art. 5.

L'insegnamento teorico e pratico nei corsi previsti dai primi tre commi del precedente articolo 1 sarà affidato a personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo i criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1.

Art. 6

Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali dì analogo indirizzo.

Art. 7

Il primo comma dell'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 205, è sostituito dal seguente:

" L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi ".

Art. 8

Il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale e dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, può essere disposto per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti, per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035 e 2037 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1969, e nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR - COLOMBO -

DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: GAVA

 


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