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Sicurezza / 626

Documento Programmatico Sicurezza 2011
 
Documento Valutazione Rischi 2009
LEGGI DI RIFERIMENTO
Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 - "Norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
Dm 5 dicembre 1996 - " Facsimile modello documento di valutazione rischi per imprese di cui all'Allegato1 del Dlgs 626/1994"
Circolare Ministero del lavoro 19 novembre 1996, n. 154 - " Indicazioni in ordine all'applicazione del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626"
Circolare Ministero del lavoro 5 marzo 1997, n. 28 - " Direttive sull'applicazione del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626"
 
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutti i settori di attività privati o pubblici.
 
DEFINIZIONI
Rischio: funzione che lega la probabilità che si verifichi un evento dannoso alla gravità degli effetti che può provocare (R)
Frequenza attesa di un evento dannoso (F)
Entità del danno che un evento può causare (M)
 
Per fare una stima quantitativa del rischio è stata adottata la seguente definizione di rischio:
R = F x M
Il rischio si definisce quindi come il prodotto della frequenza attesa di un evento indesiderato (F) e l'entità del danno che esso può causare (M).
 
I rischi valutabili saranno di tre tipi:
- RISCHI CONVENZIONALI: connessi all'attività di lavoro ed all'uso delle apparecchiature.
F elevato - M basso
- RISCHI SPECIFICI: collegati all'uso di sostanze o prodotti chimici o all'esposizione ad agenti fisici.
F molto elevato - M variabile
- GRANDI RISCHI: eventi anomali, esplosioni, incendi.
F basso - M elevatissimoF = 0 probabilità nulla o assenza di pericolo (mai o improbabile);
F = 1 probabilità bassissima (quasi mai o raramente)
F = 2 probabilità medio – bassa (talvolta o probabile)
F = 3 probabilità medio – alta (spesso o molto probabile)
F = 4 probabilità elevata (quasi sempre o frequentemente)
M = 0 danno inesistente o nullo
M = 1 danno trascurabile o molto lieve ( prognosi < 3 gg senza conseguenze)
M = 2 danno modesto o lieve (prognosi da 3 a 40 gg senza conseguenze)
M = 3 danno notevole o grave (prognosi > 40 gg o malattia reversibile)
M = 4 danno ingente o molto grave (morte, malattia irreversibile o menomazione)
 
ADEMPIMENTO
Il datore di lavoro valuta nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori.
All'esito della valutazione elabora un documento contenente:
- una relazione sulla valutazione dei rischi
- l' individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire un miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.