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Libera Professione
IN SINTESI:
Un tecnico diplomato presso un IPSIA può fare da supporto alla progettazione in uno studio tecnico ma non può iscriversi all'albo professionale dei periti industriali per effettuare la libera professione. Per poter esercitare la libera professione deve prima conseguire il titolo di perito industriale (come privatista o frequentando il 5° anno di un Itis con lo stesso indirizzo di studi conseguito presso l'Ipsia) e poi effettuare un praticantato di due anni per poter sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla libera professione. Equipollenze / equiparazioniNessun altro titolo oltre quello rilasciato dagli I.T.I. è equiparato dalla legge a quello di perito industriale. Nella fattispecie, il diploma rilasciato dagli Istituti Professionali (I.P.I.A.) di tecnico delle industrie elettriche, ...meccaniche ecc. al termine del quinquennio (articolati in un triennio con esame di qualifica finale + un biennio integrativo con esame di Stato), può essere riconosciuto equipollente solo ai fini dell'accesso ad alcune e ben definite carriere di concetto nella pubblica amministrazione, mentre è totalmente esclusa la sua equiparazione e parificazione a fini professionali e per l'accesso all'albo ed è preclusa anche la possibilità del solo utilizzo del titolo di perito industriale (art. 1, comma 1, L. 17/90). Medesima considerazione vale per i diplomati degli I.T.N. (Istituti Tecnici Nautici) e degli I.T.A. (Istituti Tecnici Aeronautici) che non vanno confusi rispettivamente con i periti industriali per l'industria navalmeccanica e con i periti industriali per le costruzioni aeronautiche. seguono alcuni riferimenti normativi .....
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI Legge 2 febbraio 1990, n.17 La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art 1 . 1) Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli Istituti Tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. 2) L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'Albo professionale. Art. 2. 1) Per essere iscritto nell'Albo dei periti industriali è necessario: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità; b) godere il pieno esercizio dei diritti civili; c) essere di ineccepibile condotta morale; d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale l'iscrizione è richiesta; e) essere in possesso del diploma di perito industriale; f) avere conseguito l'abilitazione professionale. 2) L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. , 3) Possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali abbiano almeno una dei seguenti requisiti: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma: b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma; c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell'articolo 3, comma 14, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all'espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n. 146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma. 4) Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l'attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio. 5) Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta. dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3. 1) Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2) Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3) Hanno titolo all'iscrizione nell'Albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 febbraio 1990
Qual'è la legge che regola il praticantato? Il praticantato è regolato dalla Legge 2 Febbraio 1990 n°17, dalla direttiva del CNPI tt, consultabile sul nostro sito alla sezione Legislazione. Che cos'é il Praticantato? Il Praticantato è l'istituzione tramite la quale il Perito Industriale Libero professionista e gli altri liberi professionisti (di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990 n. 17) ammettono il praticante a frequentare il proprio studio. Il periodo di praticantato serve ad acquisire la pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Quali sono le forme di Praticantato? Praticantato di due anni presso un professionista Perito Industriale o altro libero professionista (vd. art. 2 comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990 n. 17) che svolga attività in un settore affine alla specializzazione del diploma e che sia iscritto da almeno cinque anni nel proprio Albo. Praticantato di tre anni assunti presso Ditta o studio tecnico svolgendo mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. Praticantato di due anni frequentando una scuola superiore biennale diretta a fini speciali finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma (D.P.R. 10/03/1982). Praticantato svolto come insegnante tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto (art. 12 della Legge 2 febbraio 1990 n. 17) presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute. In questo caso il praticantato dura tre anni. Come ci si iscrive al Registro dei Praticanti? Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario innanzitutto il possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto. L'interessato può scaricare dal nostro sito o ritirare presso la segreteria del Collegio la documentazione necessaria per l'iscrizione, e, a seconda dei casi può richiedere un incontro con la Commissione Praticantato per ottenere chiarimenti e pareri su casi particolari di praticantato. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare una delle forme di praticantato previste dalla Legge 17/1990. Il Praticante è obbligato ad iscriversi nel relativo Registro presso il Collegio Provinciale di residenza? L'ordinamento professionale indica nella "residenza" la condizione essenziale che individua il Collegio al quale richiedere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti (art. 2, comma 1, lett. d, L. n. 17/90; art. 6, comma 1, Delibera CNPI del 20.3.2008). Il rispetto di tale condizione è oggetto di controllo da parte del Collegio. Tanto ciò è vero che l'ordinanza del Ministero dell'Istruzione che ha bandito il concorso per la sessione 2004 degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale, all'art. 7, comma 1, recante "Adempimenti dei Collegi", dispone che: "ciascun Collegio, entro il 24 aprile 2004 verifica la regolarità delle istanze, comunicando a mezzo fax, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, il numero dei candidati in possesso dei requisiti", e, al successivo comma 2, che "entro il 13 maggio 2004, inoltra, a mezzo postale, un unico elenco nominativo alfabetico dei candidati in possesso dei requisiti, provvedendo a formare detti elenchi previo puntuale controllo (Artt. 71 e 72 D.P.R. n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2.... (omissis)". Il diploma conseguito presso un IPSIA è valido per l'iscrizione al Registro Praticanti e successivamente in Albo? Per potersi iscrivere all'Albo dei Periti Industriali è necessario il diploma di perito industriale conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale, pertanto i diplomati presso gli IPSIA non possono iscriversi all'Albo. In quale specializzazione può essere fatto l'Esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione? L'esame di stato deve essere TASSATIVAMENTE fatto nella specializzazione del diploma. Il praticantato può essere svolto mediante contratto di "Collaborazione Coordinata e Continuativa"? Al quesito posto si risponde in maniera indiretta, dal momento che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. n. 17/1990, tra i requisiti elencati per la partecipazione all’esame di Stato ai fini dell’abilitazione all’esercizio della libera professione, non è prevista la possibilità di svolgimento del periodo di praticantato attraverso un’attività equivalente esercitata nella forma di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Le attività di praticantato, equivalenti a quella svolta presso un professionista, che eserciti l’attività nel settore di specializzazione relativa al diploma del praticante di durata biennale (art. 1 e ss. Delibera CNPI 20 Marzo 2008), consentite dall’ordinamento ai sensi dell’art. 2, comma 3, L. n. 17/1990 sono le seguenti: a) prestazione, per almeno tre anni, di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; b) frequenza di apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali …(omissis); c) periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell’art. 3, comma 14, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 …(omissis) ..., con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma; La ratio legis che giustifica l’esclusione della collaborazione coordinata e continuativa dalla rosa delle attività funzionalmente orientate allo svolgimento della pratica professionale ai fini dell’abilitazione libero-professionale, sta nel fatto che il soggetto in co.co.co svolge l’attività in completa autonomia, attraverso attività teleologicamente orientate al conseguimento di un obiettivo programmatico negoziato tra le parti. Tale autonomia collide in maniera stridente con la finalità stessa del tirocinio, che presuppone un’attività di tutoraggio del professionista, il quale si assume la responsabilità della formazione e dell’istruzione stessa del praticante. Questa finalità si ravvisa nelle attività equivalenti al praticantato, tra quelle elencate all’art. 2, comma 3, L. n. 17/1990, dal momento che (a parte l’ipotesi di formazione presso le scuole dirette a fini speciali), nel rapporto di “subordinazione” intercorrente tra il praticante-lavoratore ed il proprio datore, l’aspirante perito industriale, oltre a percepire una “retribuzione” propriamente detta (mediante busta paga, con attestazione delle mansioni e dei periodi lavorativi nel libretto di lavoro), non svolge attività in modo autonomo, bensì “alle dipendenze” di un altro soggetto (il datore di lavoro), al quale competono specifici poteri di vigilanza ed indirizzo. Invero, il Legislatore ha previsto la possibilità di svolgimento della formazione pratica anche al di fuori di uno studio professionale, purché – e solo in tal caso - l’attività tecnica, volta all’acquisizione della pratica professionale ex art. 1, co. 2, della Direttiva, venga svolta sulla base di una forma collaborativa a carattere subordinato. Il carattere della “subordinazione” trova la sua disciplina fondamentale all’interno del vigente Codice Civile, art. 2094 c.c.; la norma richiamata individua il prestatore di lavoro subordinato in colui il quale << si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore>>. Nondimeno, alcune recenti pronunce della Suprema Corte, evidenziano come l’elemento della subordinazione sia individuabile esclusivamente ove vi sia sottoposizione al potere datoriale di direzione e controllo, nonché al potere sanzionatorio e disciplinare. In specie la Giurisprudenza, evidenziandosi la necessità di dimostrare in giudizio la sussistenza del suddetto vincolo, qualifica tale elemento come <<la disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa>> (Cass. 3.4.2000, n. 4036); ancora, quale soggezione al potere datoriale che <<discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative>> (Cass. 10.12.1999, n. 13858). Al contrario, dell’assenza di alcun vincolo di subordinazione e del carattere strettamente personale proprio dei rapporti di collaborazione in oggetto, tratta una pronuncia della Pretura di Monza, risalente al 10.07.1996, nella quale si legge come “il termine collaborazione non individua un istituto giuridico, ma delinea in modo del tutto generico il compimento da parte di un soggetto di attività finalizzate al raggiungimento di scopi determinati da altri”; ancora, che l’elemento della coordinazione “è ravvisabile in un programma di negoziale dove la prestazione appare teleologicamente connessa alla realizzazione del programma medesimo”. Risulta evidente, in conclusione, come il Perito Industriale de quo nella fattispecie qui considerata, assumendo un incarico di collaborazione coordinata non svolga la propria attività sotto la vigilanza altrui, così come richiesto dalle normative e dalla prevalente Giurisprudenza in materia, bensì in modo autonomo e svincolato da altrui direttive al fine di conseguire un obiettivo negoziato tra le parti. In tal senso, non può sussumersi la “collaborazione coordinata e continuativa” in nessuna delle ipotesi considerate al terzo comma dell’art. 2 della legge n. 17/1990 e, pertanto, non può procedersi all’iscrizione del soggetto in questione nel Registro dei Praticanti, fino a quando questi non provveda ad aderire ad una delle forme di praticantato previste nell’articolo citato. Può essere accettata come forma di praticantato equivalente il contratto di "collaborazione coordinata e continuativa" in relazione all'art. 2, co. 3°, lett. a), I. n. 17 del 1990 in attività di insegnamento presso un Centro di Formazione Professionale? Orbene, alla stregua di quanto disposto dalla Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché sulla tenuta dei relativi registri, adottata con Delibera del CNPI del 20.3.2008 ai sensi dell’art. 2.5 Legge 2 febbraio 1990, n. 17, aggiornata e modificata con Delibera del 2/02/1996 n°. 122/18, lo svolgimento delle attività di formazione svolte presso il Centro di Formazione Professionale non configura un’attività di praticantato equivalente ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei periti industriali, né per la forma di collaborazione posta in essere, né per le attività di formazione svolte che non possono identificarsi con quelle previste dall’art. 12 della Direttiva sul Praticantato. L’attività che rileva dalla certificazione prodotta è un’attività di natura consulenziale svolta con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine, è bene ricordare che l’art. 2, comma 3 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, dispone che: <<Possono partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma>> La caratteristica peculiare di tale tipologia per lo svolgimento del periodo di formazione pratica, è rappresentata dall’ “attività subordinata”. Il rapporto di “subordinazione” intercorrente tra il praticante-lavoratore ed il proprio datore, oltre a prevedere una “retribuzione” propriamente detta (mediante busta paga e attestazione dei periodi lavorativi nel libretto di lavoro), si sostanzia nel rapporto di “dipendenza” di un altro soggetto al datore di lavoro, cui competono specifici poteri di vigilanza ed indirizzo. In tale ottica, la disciplina del praticantato si completa con la già indicata Direttiva, che prevede l’attestazione delle mansioni effettivamente svolte dal praticante-lavoratore, annotate sul libretto di lavoro e certificate mediante apposita dichiarazione del datore di lavoro. Per tali motivi, il Legislatore ha permesso lo svolgimento della formazione pratica anche al di fuori di uno studio professionale, purché – e solo in tal caso - l’attività tecnica, volta all’acquisizione della pratica professionale ex art. 1, co. 2, della Direttiva in esame, venga svolta sulla base di una forma collaborativa a carattere subordinato. Una interpretazione della questione in tal senso appare ancor più evidente in considerazione del fatto che la stessa Direttiva sul praticantato - così come disposta ex art. 2, co. 5, L. n. 17/90 - all’art. 11, recante “Praticantato equivalente svolto con attività subordinata”, dedica a tale disciplina una regolamentazione normativa specifica ed ulteriore rispetto alla consueta collaborazione presso lo studio professionale, definendola propriamente – insieme a quella svolta in attività di insegnamento – equivalente. Il carattere della “subordinazione” trova la sua disciplina fondamentale all’interno del vigente Codice Civile, art. 2094 c.c.; la norma richiamata individua il prestatore di lavoro subordinato in colui il quale << si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore>>. Nondimeno, alcune recenti pronunce della Suprema Corte, evidenziano come l’elemento della subordinazione sia individuabile esclusivamente ove vi sia sottoposizione al potere datoriale di direzione e controllo, nonché al potere sanzionatorio e disciplinare. In specie la Giurisprudenza, evidenziandosi la necessità di dimostrare in giudizio la sussistenza del suddetto vincolo, qualifica tale elemento come <<la disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro, con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell’attività lavorativa>> (Cass. 3.4.2000, n. 4036; Cass. 10.12.1999, n. 13858). Al contrario, dell’assenza di alcun vincolo di subordinazione e del carattere strettamente personale proprio dei rapporti di collaborazione in oggetto, tratta una pronuncia della Pretura di Monza, risalente al 10.07.1996, nella quale si legge come “il termine collaborazione non individua un istituto giuridico, ma delinea in modo del tutto generico il compimento da parte di un soggetto di attività finalizzate al raggiungimento di scopi determinati da altri”; ancora, che l’elemento della coordinazione “è ravvisabile in un programma negoziale dove la prestazione appare teleologicamente connessa alla realizzazione del programma medesimo”. Risulta evidente, in conclusione, come il candidato che assume un incarico di collaborazione coordinata, non svolga la propria attività sotto la vigilanza altrui così come richiesto dalle normative e dalla prevalente Giurisprudenza in materia, bensì in modo autonomo e svincolato da altrui direttive in maniera del tutto autonoma, unico arbitro della propria formazione professionale. In tal senso, non può sussumersi la “collaborazione coordinata e continuativa” in nessuna delle ipotesi considerate al terzo comma dell’art. 2 della legge n. 17/1990 e, pertanto, non può procedersi all’iscrizione del soggetto in questione fin quando questi non provveda ad aderire ad una delle forme di praticantato previste. Infatti, si ricorda, che la differenza basilare tra il “co.co.co.” ed il contratto di lavoro subordinato sta tutta nella riconosciuta autonomia del soggetto assunto con co.co.co. rispetto al soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato. Tanto è vero che, nella specie, è il candidato che chiede di essere inserito nell’elenco di disponibilità al conferimento di eventuali incarichi professionali nelle attività di competenza dei Centri di Formazione Professionale provinciali, sulla base di profili curriculari personali per la realizzazione di corsi di qualifica in diversi settori. Né, con tali premesse, soccorre l’art. 12 delle Direttiva sul Praticantato, che recita: “Possono essere ammessi a partecipare all’esame di Stato, previa iscrizione nel registro praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno un triennio, presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazione o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall’art. 2, comma 3 lettera a) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17. Il triennio si considera validamente compiuto anche se l’attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. A tal fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l’interessato ha prestato servizio...(omissis). Alla stregua di quanto premesso, non può trovare applicazione l’art. 12, dal momento che è evidente che l’attività istituzionale svolta dal Centro di Formazione Professionale, sotto l’egida della Provincia, in funzione di programmazione e controllo, non realizzi affatto attività di istruzione in qualche maniera sussumibile a quella svolta dalle scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, né si può ritenere in alcun modo il Centro di Formazione Professionale, pur lontanamente, un’istituzione scolastica. In conclusione, l’attività svolta si configura in ragione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, solo soggettivamente considerata quale attività di insegnamento. Pertanto, la pratica svolta con la qualifica di insegnante presso il “Centro di Formazione Professionale Provinciale”, considerando anche la natura del rapporto di collaborazione intrattenuto, non vale quale titolo idoneo all’iscrizione nel Registro dei Praticanti, ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale. Può essere valido ai fini del praticantato il periodo di insegnamento teorico - pratico espletato, precedentemente al conseguimento del diploma di Perito Industriale, per un periodo di tempo di quindici anni e sulla base del conseguimento di diploma I.P.S.I.A.? Ai sensi dell' articolo 12 della "Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato nonchè sulla tenuta dei registri": << - Possono essere ammessi a partecipare all’esame di Stato, previa iscrizione nel registro dei praticanti, anche coloro i quali abbiano svolto per almeno un triennio presso scuole secondarie di secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall’art. 2 comma 3 lett. a) della legge 2/2/1990, n. 17. - Il triennio si considera validamente compiuto anche se l’attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma. - A tal fine farà fede la dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali l’interessato ha prestato servizio.- Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati, in ordine all’applicazione dell’art. 2.3 lett. a) della l. 2 - 2 - 1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima dell’approvazione del presente articolo>>. La norma pone, innanzitutto, l’accento sulla “previa iscrizione” al registro dei praticanti, cosa che – ai sensi dell’art. 4 della citata direttiva – ha quale presupposto basilare il “possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguita presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto”. Ne conseguirebbe, a rigor di logica, che l’attività di insegnamento dovrebbe essere successiva all’acquisizione del diploma di maturità tecnica industriale, e non – come nel caso di specie – prima del conseguimento del Diploma di Perito Industriale. Anzianità di iscrizione all'Albo ai fini dell'accettazione del praticante. Può un Perito Industriale con doppia specializzazione ( esempio: telecomunicazioni, conseguita nel 1979; ed elettrotecnica, conseguita nel 2000), ammettere nel proprio studio un praticante Perito Industriale, con diploma di specializzazione in “Elettrotecnica”, pur avendo il professionista conseguito l’abilitazione per tale seconda specializzazione solo nell’anno 2000? Ai sensi dell’art. 5, co. 5, della “Direttiva per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato nonché sulla tenuta dei relativi registri”, emanata con Delibera del C.N.P.I. del 20 Marzo 2008, e s.m.i. a seguito della delibera n. 122/18 del 2 febbraio 1996, <<La pratica deve essere effettuata presso un perito industriale, ingegnere o altro professionista di cui all’art. 2, comma 3.d) e comma 4 della legge n. 17/1990 che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio>>. Ancor prima a rigor di logica, ma anche con il conforto della stessa ratio della normativa sul praticantato e di come questa informi il rapporto che si instaura tra professionista e praticante, va detto che il requisito dei cinque anni di iscrizione all’albo va inteso in maniera rigorosa, e deve essere sempre riferito al settore di specializzazione del praticante. In ragione di ciò, il professionista che abbia conseguito l'abilitazione per una determinata specializzazione da meno di cinque anni, non può ammettere nel proprio studio alcun praticante per quella specializzazione, pur essendo in possesso di altra specializzazione conseguita più lontanamente nel tempo. Infatti, il praticantato, di cui prima si parlava, è indirizzato verso l’acquisizione delle capacità professionali da parte del praticante mediante l’insegnamento da parte di un soggetto che abbia determinati requisiti, che dimostrano preventivamente, appunto, la capacità di impartire i principi e le nozioni utili alla pratica professionale (cfr., in merito, l’art. 1, co. 1 e 2, della citata direttiva, per i quali: <<1. Il praticantato è l’istituto in forza del quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi professionisti di cui all’art. 2, comma 3.d) della legge 2 febbraio 1990, n. 17 ammettono il praticante a frequentare il proprio studio. 2. Il periodo di praticantato deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 17 / 1990>>). Ne consegue che l’anzianità dei cinque anni di iscrizione all’albo non va intesa in senso lato, ma con riferimento all’anzianità di iscrizione relativa alla specializzazione per la quale si ammette il singolo praticante. C'è la possibilita di unificare, ai fini di cui all’art. 2, co.4 della legge 17/90 - disciplinante i requisiti per lo svolgimento della pratica professionale presso uno studio professionale – due distinti periodi di anzianità d’iscrizione all’Albo professionale; in specie se tali periodi, così come indicati nella richiesta in esame, possono considerarsi in senso unitario, a nulla rilevando il fatto che un iscritto abbia optato per la cancellazione dall’Albo dei Periti Industriali, trasferendosi ad un altro Albo Professionale da meno di anni cinque? Preliminarmente va osservato come la lettera di cui all’art. 2 co. 4 L. 17/90 individua il professionista, presso il cui studio può essere svolto il periodo di pratica professionale, nel “Perito Industriale, … Ingegnere o altro professionista … iscritti nei rispettivi Albi da almeno un quinquennio”. Appare pertanto chiaro che il requisito fondamentale a tale scopo sia la iscrizione, per un periodo minimo di anni cinque, all’Albo relativo alla specializzazione per la quale si intende accettare un praticante circostanza che, chiaramente, non è riscontrabile nel caso di specie. Infatti il professionista, nonostante sia stato iscritto presso l’Albo dei Periti Industriali per un periodo di tempo sufficiente ai fini della normativa in oggetto – dall’anno 1989 al 2000 -, al momento non vi risulta più iscritto; viceversa egli, in considerazione del fatto che la normativa abilita anche altri professionisti ai fini della pratica, potrebbe accettare il tirocinante quale professionista iscritto in altro Albo ma, in tal caso, ne è elemento ostativo il periodo estremamente breve di isrizione presso quest’ultimo Albo Professionale. Può un Professionista accettare, in deroga alla Direttiva sul praticantato, un terzo praticante ai fini dello svolgimento della pratica professionale? Va rilevato come tale limite, disposto ex art. 3, comma 3 della citata Direttiva nel numero massimo di due praticanti, è volto a garantire un corretto apprendimento, da parte del Praticante, della pratica professionale. Dispone infatti l’art. 1 comma 2, della medesima Direttiva come “Il periodo di praticantato deve consentire l’acquisizione della pratica professionale inerente la propria specializzazione e idonea a sostenere l’esame di Stato previsto dall’art. 2, comma 2, della legge n. 17/1990”. In tal senso, anche il 4° comma dell’art. 3 della Direttiva in esame il quale, seguendo lo stesso ragionamento, stabilisce come “Il professionista deve impegnarsi all’istruzione del praticante ed a produrre le dichiarazioni previste dalla medesima direttiva”. Da quant’anzi emerge come derogando a tale normativa, mediante l’accoglimento di un numero di praticanti superiore a quello stabilito, non si garantirebbe quanto indicato dalle supposte discipline la cui ratio, pertanto, ne risulterebbe inficiata.. A nulla rilevano, in ultimo, le indubbie capacità del praticante non essendo, nei fatti, queste a determinare tale limitazione ma, come ormai dovrebbe apparire chiaro, la supposta improbabilità che il Professionista possa formare, come di dovere, un numero di praticanti superiore a quello da tale normativa stabilito. Ci si può iscrivere in Albo Professionale con il Diploma Universitario in Ingegneria Informatica conseguito nell'anno 2000? Essendo suddetto titolo stato conseguito nel mese di marzo 2000 si può ritenere che lo stesso sia del tipo Diploma Universitario Triennale disciplinato ex art. 2, Legge 19 novembre 1990, n.341. Tale interpretazione emerge dal fatto che successivamente, con le normative mediante le quali si è dato avvio alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, in specie il D.M. n. 509 del 20 novembre 1999 ed il D.P.R. 328/2001 – ambedue di attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 – non venga fatta più menzione dei Diplomi Universitari, bensì della Laurea, della Laurea Specialistica e degli ulteriori ed eventuali Diplomi di Specializzazione e di Dottorato. Orbene, nel merito, si sottolinea che siffato titolo accademico, è disciplinato dall’art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 328/2001 il quale, rubricato “Salvaguardia del valore dei titoli di studio abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento”, a tal fine stabilisce che “I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento”. Appare chiaro, pertanto, come trovi pacifica applicazione proprio il 3° comma dell’art. 8 del D.P.R. n. 328 che, in quanto “norma di chiusura”, testualmente spiega effetto retroattivo nei confronti di tutte le normative disciplinanti i titoli di studio conseguiti in conformità al precedente ordinamento. In applicazione di questa, pertanto, il suindicato Diploma Universitario, nei limiti in cui corrisponda ad una delle specializzazioni prevista alla “Tabella A”, costituisce titolo legittimante l’iscrizione nel “Registro dei Praticanti”; la stessa però, assumendo una finalità meramente formale e necessaria al solo fine della partecipazione agli esami di Stato, non determina, chiaramente, alcun obbligo di svolgimento del praticantato, nelle forme per esso previste dalla Legge 17/90. Infine, qualora si volesse accedere all’Albo con una seconda specializzazione, in coerenza con l’eventuale Diploma di Maturità Tecnica Industriale conseguito precedentemente, il Perito Industriale, già iscritto in base a quanto in narrativa potrà, ai sensi del comma 6 della Direttiva sul Praticantato emanata con Delibera del CNPI del 20 Marzo 2008, utilizzando il precedente titolo di studio, sostenere direttamente l’esame di Stato per questa ulteriore specializzazione, senza svolgere alcun periodo di praticantato, chiaramente, previa nuova iscrizione al “Registro dei Praticanti” per la specializzazione relativa al Diploma di Maturità Tecnica Industriale. In conclusione, sulla disciplina generale del nuovo ordinamento universitario, che è stato introdotto in applicazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, del nuovo Regolamento previsto dal D.P.R. 5 maggio 2001 n. 328, si rimanda a quanto già ampiamente sottolineato nella Direttiva sul Praticantato CNPI del 20/03/2008. Iscrizione per una seconda specializzazione di un Perito Elettrotecnico con Diploma di Laurea triennale in Ingegneria Informatica. In via preliminare, si ricorda che il titolo di studio è il requisito necessario per l’iscrizione all’Albo della categoria corrispondente alla tipologia di studi seguiti, al fine di conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Direttiva del Consiglio Nazionale dei Periti industriali, 20 Marzo 2008, comma 6, l’iscritto nell’albo professionale può ottenere l’iscrizione per una seconda specializzazione diversa da quella iniziale, iscrivendosi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Orbene, nel caso di specie il richiedente, in quanto dichiara essere in possesso del Diploma Universitario in Ingegneria Informatica, può, in applicazione dell’art. 8 comma 3 D.P.R. n. 328/2001 rubricato “Salvaguardia del valore dei titoli di studio abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento”, partecipare direttamente agli esami di Stato per l’esercizio della professione, solo in quanto richieda l’iscrizione all’albo professionale per una seconda specializzazione diversa da quella iniziale. Assume rilevanza fondamentale la disciplina alla cui stregua tale titolo di studio è stato conseguito, dal momento che, del titolo di studio non se ne allega alcuna copia. Le medesime considerazioni valgono per la certificata “Laurea in Ingegneria Informatica – “Classe di Laurea L9 ingegneria dell’informazione” In merito all’ultimo quesito, si segnala come alcuna particolare modulistica sia stata approntata a tal fine, in quanto le suidicate innovazioni hanno comunque lasciato immutate le modalità logistiche per la iscrizione. Iscrizione Registro Praticanti con diploma di Laurea in Scienze Ambientali. In via preliminare si osserva che il titolo in menzione non sembrerebbe riconducibile a quelli previsti dal nuovo ordinamento. Tale interpretazione emerge dal testo del D.M. n. 509 del 20 novembre 1999 e del D.P.R. 328/2001, normative mediante le quali, in attuazione dell’art. 17 comma 95 della legge 15 maggio 1997 n. 127, si è dato avvio alla riforma degli ordinamenti didattici universitari. Infatti, ad oggi, il solo titolo accademico per il conseguimento del quale viene previsto un corso normale di studi di 5 anni non corrisponde alla Laurea, della quale risulta appunto in possesso il richiedente, bensì, alla Laurea Specialistica la quale, disciplinata ai sensi dell’art. 3, co.1 del D.M. n. 509 cit, si consegue successivamente ai 3 anni accademici della Laurea “L” di primo livello, unita ai successivi 2 anni per il conseguimento della Laurea “LS” di secondo livello. Si rammenta, inoltre, che la riforma non ha certo determinato l’automatica trasformazione dei corsi accademici in svolgimento - quali appunto i corsi di laurea quinquennali di cui all’art. 2, Legge 19 novembre 1990, n.341 - nella tipologia di quelli istituendi; al riguardo, invece, si è lasciata la “… facoltà per gli studenti di optare per l’iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti” (art. 13 D.M. n.509 cit.), ferma restando l‘autonomia degli Atenei (art. 11 Legge n. 341/1990). A tal fine “Le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici…” (art. 13, co. 2 D.M. n.509 cit.). Nei fatti, l’appartenenza di un titolo di studio all’ordinamento previgente, piuttosto che a quello attuale, non deve essere tratta solo dalla data di conseguimento del titolo, ma anche dall’anno della iscrizione che, nel caso di specie, sembrerebbe risalire almeno all’anno 1996. Orbene, fatta tale premessa sulle generalità di cui alla disciplina introdotta dalla menzionata riforma, si osserva che il titolo accademico in possesso del richiedente - ricondotto alla disciplina di cui all’art. 2, Legge 19 novembre 1990, n.341 -, non consente l’accesso alla professione di Perito Industriale, in quanto, e appunto, diploma di laurea quinquennale. Pertanto l’interessato potrà essere ammesso all’Esame di Stato con il diploma di Perito Industriale previo lo svolgimento del praticantato, ai sensi dell’art. 2, co. 3 della Legge n. 17/1990. Validità del Praticantato con Corso I.F.T.S. In merito, bisogna osservare come ai sensi dell’ art. 55, co. 3°, D.P.R. n. 328/2001, possa ritenersi ammissibile l’espletamento del periodo di praticantato e/o tirocinio, preliminare alla partecipazione all’esame di Stato, anche tramite partecipazione ai corsi I.F.T.S. Al riguardo, inoltre, un’ulteriore momento di chiarificazione del predetto art. 55, co. 3°, del D.P.R. n. 328/2001 è costituito dall’art. 6 del medesimo decreto, il quale dispone che utile ai fini del tirocinio e/o praticantato può essere la formazione svolta mediante corso I.F.T.S., secondo modalità stabilite in convenzioni sulla base di progetti concordati dalle varie strutture con i singoli Collegi professionali dei Periti Industriali e della Direttiva sul praticantato 20/03/2008. In merito, ai sensi dell’art. 6 D.P.R. n. 328/2001, gli ordini ed i collegi sono chiamati per concordare le modalità di svolgimento del tirocinio con le Università e gli Istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore. Pertanto, nei limiti di cui alle normative ora indicate, deve ritenersi possibile considerare tale corso I.F.T.S. come naturale prosecuzione del periodo di praticantato. Compatibilità praticantato con adempimento servizio civile. In merito bisogna evidenziare come le mansioni svolte a favore dell’Ente di appartenenza dall’obiettore di coscienza - o dal militare a favore del Corpo - non sono valide, quand’anche relative al settore di specializzazione professionale di appartenenza, ai fini del praticantato equivalente. Va rilevato come dottrina e giurisprudenza siano concordi nel ritenere che, nei confronti del militare di leva - al quale è del tutto equiparata la posizione dell’obiettore di coscienza, ai sensi della Legge n. 230/1998 - che svolge attività lavorativa, non possa parlarsi di rapporto di lavoro subordinato bensì, piuttosto, di imposizione di particolari prestazioni lavorative denominate “ablazioni legali”. Con tale termine, il diritto amministrativo designa il provvedimento con cui il pubblico potere, per un vantaggio della collettività, sacrifica un interesse ad un bene della vita di un privato (M. S. Giannini, Diritto amministrativo, vol. II, Milano, 1993, p. 694 e ss.). Ciò fa sì che il rapporto di impiego pubblico del militare di leva e dell’obiettore di coscienza non fa di quest’ultimo un pubblico dipendente determinando, per l’assenza dei requisiti minimi richiesti per l’assolvimento del praticantato, l’incompatibilità di tale status con quello di praticante e, conseguentemente, l’impossibilità del contemporaneo svolgimento di entrambi. In merito, va osservato che l’incompatibilità tra obblighi di leva e/o servizio sostitutivo civile discende dalle seguenti circostanze: a) il praticante, nei fatti, si obbliga a svolgere il praticantato a tempo pieno; in merito, l’art. 6, co. 2°, della Direttiva sul Praticantato afferma che “Nella domanda il richiedente deve dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non svolgere praticantato per altre specializzazioni e/o altre attività professionali, ovvero di aver acquisito o di avere in corso di acquisizione uno dei tre requisiti equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2-3 a), b), c) legge 17 / 1990”; ciò risulta indubbiamente di ostacolo alla compatibilità tra servizio sostitutivo civile/servizio militare e praticantato in quanto, per ciò che concerne gli Enti che usufruiscono di obiettori di coscienza, questi hanno l’obbligo di indicare, all’atto della presa di servizio ed alla firma della convenzione con le autorità di competenza l’orario di impiego del singolo obiettore, il quale può essere a tempo pieno o parziale; b) L’incompatibilità tra servizio civile/militare e praticantato, di poi, risulta anche dalla lettera dell’art. 10, comma 7°, della Direttiva C.N.P.I., in base alla quale “Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l’interruzione è durata oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state l’assolvimento di obblighi militari o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell’attività da parte del professionista (o del datore di lavoro)”. Il fatto che la ricongiunzione sia ammessa, per un periodo di interruzione del praticantato superiore a sei mesi, solo nel caso in cui questa derivi dall’assolvimento degli obblighi militari - o dei servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso , manifesta la chiara intenzione di considerare causa interruttiva del praticantato proprio l’assolvimento degli obblighi di leva. Pertanto, argomentando a contrario, se ne desume che il contemporaneo adempimento di tali obblighi con quelli del praticantato, nei limiti in cui tale condizione è la sola circostanza per la quale è ammessa l’interruzione del tirocinio, non possa considerarsi possibile. Inoltre, quanto indicato dall’art. 16 Legge 8 luglio 1998 n. 230 “Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio”, si coordina con le suindicate disposizioni speciali in materia di praticantato, ribadendo, pertanto, l’impossibilità del contemporaneo svolgimento delle due attività. Reiscrizione Registro dei Praticanti a seguito di una sospensione superiore a sei mesi. Occorre rilevare come, la Direttiva del Cnpi sullo svolgimento del praticantato contempla, in via generica, le modalità per la ripresa del periodo di pratica formativa; dispone in tal senso il comma 5 dell’articolo in esame ove riconosce che “Qualora, dopo una interruzione, il praticante voglia completare il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione al Consiglio Provinciale indicando i motivi che ne hanno determinato l’interruzione”. In specie l’art. 10 al comma 7 permette “…la ricongiunzione…” di periodi interrotti del praticantato superiori ai sei mesi i quali, altrimenti inammissibili, vengono contemplati rispetto a determinati fattori quali “…l’assolvimento di obblighi militari o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello stesso, la gravidanza, il puerperio, o la malattia, oppure la cessazione temporanea dell’attività del professionista (o del datore di lavoro)”. Pertanto vi è di certo la possibilità, per il praticante, di procedere nel senso ora indicato; di più il comma 4 dello stesso articolo, circa la disciplina per ricongiunzione dei periodi di praticantato, dispone che “Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto”. Tale disposizione disciplina, nel caso in cui il praticante decidesse di riprendere lo svolgimento del tirocinio, la ricongiunzione del periodo formativo precedente alla interruzione con quello successivo a questa; a tali effetti pertanto, e in relazione a quanto richiesto nel quesito, i termini di ricongiunzione e cumulo evidenziano la chiara intenzione di considerare il periodo di pratica, ancorché interrotto, in senso continuativo, a nulla rilevando, pertanto, la interruzione dello stesso e, in tal senso, confermano la posizione di Registro precedente alla stessa. Quant’anzi, ancorchè non sia espressamente indicato, emerge dalla lettura dello stesso comma 7 dell’art. 10 cit.; questo, nell’istante in cui esclude tale ricongiunzione, “…per le interruzioni superiori ai sei mesi…”, finisce con il disciplinare, qualora ricorrano le circostanze temporali ora indicate (interruzione superiore a 6 mesi) l’ipotesi della cancellazione dal Registro. Pertanto, in conclusione, qualora il praticante abbia interrotto il periodo di svolgimento di Tirocinio per un periodo superiore a quello indicato in normativa e per le ragioni ivi indicate, quest’ultime, debitamente documentate, non dovrà considerarsi cancellato dal Registro e, conseguentemente, vedrà confermata la precedente iscrizione con il relativo numero di registrazione; viceversa dovrà considerarsi cancellato e, ai sensi della stessa disciplina non solo non potrà conservare il numero di registrazione ma, radicalmente, nei suoi confronti “Non può essere autorizzata la ricongiunzione…(omissis)” (art. 10, co. 7 Delibera cit.). Praticantato svolto presso Ditte quale "titolare", "socio" o "collaboratore familiare", oppure "imprenditore", "titolare di azienda". La legge 17/90 all'art. 2 comma 3 a) prescrive che "l'attività tecnica subordinata prestata per almeno tre anni (omissis)" è condizione per l'ammissione agli esami di Stato, e non indica o lascia intravedere la possibilità di interpretare che anche coloro che abbiano prestato attività tecnica NON subordinata (quali appunto sono i casi citati) possano vantare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Tuttavia, se nell'ambito delle suddette attività l'interessato dimostra in modo inequivocabile al Consiglio Direttivo del Collegio che la sua attività viene espletata in subordine e che colui al quale è subordinato è in grado di rilasciare le richieste attestazioni e documentazioni, si potrebbe ritenere che sia da considerare soddisfatta la prescrizione della legge, ma al Consiglio del Collegio spetta ogni ulteriore valutazione (rif.to Circolare Cnpi prot. 1936 dell'11/12/1990).
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